Scuola: Sostegno Spagna, Tar Lazio sospende diniego riconoscimento titolo

Scuola: Sostegno Spagna, Tar Lazio sospende diniego riconoscimento titolo Università Cardinal Herrera Ceu-Castellon, Mim non ha adeguatamente valutato documentazione completa su iter formativo estero, piano analitico corso di studi, esperienza maturata

Di particolare rilevanza l’ordinanza n°132 di oggi 14 gennaio 2025 del TAR Lazio-Roma in sez.  IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore che, in accoglimento della istanza cautelare ex art 55 cpa nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto della Comunità Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, ha sospeso il decreto di diniego del Ministero Istruzione e Merito della istanza di riconoscimento del titolo romeno di specializzazione sul sostegno conseguito presso PRESSOLA UNIVERSITA’ CARDINAL HERRERA CEU-DI CASTELLON,SPAGNA.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto  del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO , nella parte in cui dispone che “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón – SPAGNA in data 23 novembre 2019 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot.  come citata in premessa, è rigettata.”,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:

– l’Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18-22/2022);

– la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e della circolazione dei lavoratori;

– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;

 sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento di diniego è suscettibile di determinare l’esclusione dalle Gae nelle quali la ricorrente è inserita;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di dover fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento di rigetto impugnato, anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.