Spagna: Scuola, specializzazione Sostegno, sospeso diniego titolo Università Cardenal Herrera-Ceu
Specializzazione sostegno Spagna. La IV bis del Tar Lazio sospende l’illegittimo decreto di diniego del titolo conseguito presso l’Università Cardenal Herrera-Ceu per difetto di comparazione tra il percorso formativo conseguito in Spagna e quello previsto in Italia, in palese violazione dei principi espressi dalla adunanza plenaria n. 22/2022 del Consiglio di Stato.
Di poco fa l’ ordinanza n° 885 del 7 febbraio 2025 del TAR LAZIO della sez. IV BIS Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto la sospensiva del decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum per il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania presso l’Università di Cardenal Herrera-CEU di Castellón – Spagna sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.
Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA che ritiene l’ordinanza di notevole importanza nell’ottica di garantire il rispetto DEL DIRITTO EUROPEO in tema di riconoscimento dei titoli, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva del decreto, ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, noncurante di quanto stabilito dalla ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, in tema di obbligo di comparazione dei percorsi.
Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso il decreto con la seguente motivazione:
Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:
– l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento;
– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18-22/2022);
– la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e della circolazione dei lavoratori (in argomento cfr. questa Sezione sentenza n. 20976/2024);
– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;
– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere;
ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento di rigetto impugnato, anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025.
Spese compensate.